Cremazione

La Legge provinciale n. 1 del 19.01.2012 regola l'ambito della sepoltura e della cremazione. A tal fine, il Comune di Valle Aurina ha approvato un nuovo regolamento cimiteriale con delibera consiliare n. 31 dell'11.09.2014.


La dichiarazione di volontà per la cremazione può essere fatta come segue:

  •  disposizione testamentaria della persona deceduta
  • l'appartenenza ad un'associazione riconosciuta i cui statuti hanno lo scopa della cremazione dei corpi dei propri membri
  • una dichiarazione resa dalla persona deceduta presso l'ufficio anagrafe del comune di ultima residenza
  • in mancanza di una disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà della persona deceduta, vale la volontà  del coniuge o, in mancanza di questa, la volontà dei parenti più prossimi, verificati in conformità al Codice Civile
  • nel caso di minori e incapaci, la volontà sarà espressa dai rappresentanti legali


 Il Comune in cui è avvenuto il decesso rilascia l'autorizzazione alla cremazione.


Designazione delle ceneri

 Tenendo conto della volontà del defunto, le ceneri possono essere conservate o disperse. In ogni caso, la dispersione è consentita solo in presenza di un'espressa dichiarazione di volontà della persona deceduta.



Conservazione delle ceneri

Se la persona deceduta non ha ordinato la dispersione delle ceneri, queste devono essere conservate in un'urna di materiale resistente, che deve essere sigillata e contrassegnata all'esterno con il nome e il cognome, nonché la data di nascita e di morte della persona deceduta.

Tenendo conto della volontà della persona deceduta, l'urna può, :

  • essere sepolta all'interno del cimitero sia in nicchie per tombe che in nicchie cinerarie
  • essere sepolti nel terreno, anche all'interno della tomba di famiglia
  • essere consegnato al custode (scelto liberamente dalla persona deceduta quando era ancora in vita).



Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune. Tenendo conto della volontà del defunto, è consentita la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero:

  •  in aree appositamente designate
  • nella tomba di famiglia, mediante inumazione in un contenitore biodegradabile.


Inoltre, la dispersione delle ceneri è consentita a una distanza minima di duecento metri dai centri abitati nei seguenti luoghi:

  • nei fiumi, in aree libere da edifici
  • nelle aree naturali, ad eccezione delle aree di particolare vincolo paesaggistico
  • su terreni privati, all'aperto, con il consenso dei proprietari



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